Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale - DPCM 10 aprile 2020 (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)

Pubblicazione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d)

Data di pubblicazione:
14 Aprile 2020
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale - DPCM 10 aprile 2020 (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)

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Art. 3 - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 
 
1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le seguenti misure: 
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti fornite dal Ministero della salute; 
b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessita'; 
c) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4; 
d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico sanitarie  di  cui  all'allegato  4   anche   presso   gli   esercizi commerciali; 
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; 
f) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata; 
g) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4. 


Allegato 4  -  Misure igienico sanitarie: 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a  disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e  altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
b) evitare il contatto ravvicinato  con  persone  che  soffrono  di infezioni respiratorie acute; 
c) evitare abbracci e strette di mano; 
d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale  di almeno un metro; 
e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o  tossire  in  un fazzoletto  evitando  il  contatto  delle  mani  con  le   secrezioni respiratorie); 
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva; 
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che  siano prescritti dal medico; 
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
 

 

Ultimo aggiornamento

Martedi 28 Novembre 2023